Articolo 28 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 27Articolo 29
Versione
7 febbraio 1948
>
Versione
21 agosto 1993
Art. 28. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276))
Entrata in vigore il 21 agosto 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente