Articolo 4 del Decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 giugno 1989
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Versione
30 luglio 1989
Art. 4. (( 1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti e i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali, anche di sorveglianza e per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i medesimi, i pretori dirigenti e i procuratori della Repubblica delle preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 ))
Entrata in vigore il 30 luglio 1989
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