Articolo 2 del Decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67
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10 marzo 1995
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19 ottobre 2023
Art. 2. 1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria di cui all' articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199 , con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, e' responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199 .
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AGGIORNAMENTO (1)
IL D.L. 18 ottobre 2023, n. 144 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all' articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , relative alle richieste di referendum presentate successivamente al termine previsto dall' articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 , e, in ogni caso, nelle more della piena operativita' della piattaforma di cui all' articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , attestata ai sensi del comma 344 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle firme, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga alla disposizione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 , convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159 , si avvale di personale della segreteria di cui all' articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199 , anche appartenente all'Area Assistenti, gia' inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6, nel numero massimo di 28 unita'.
Entrata in vigore il 19 ottobre 2023
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