Articolo 23 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 novembre 1926
Art. 23.


Finita la lettura e deliberata la votazione, il segretario scrive immediatamente, a' piedi di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario.

Terminate la disamina e la votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Il risultato delle prove scritte e' pubblicato mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.

Entrata in vigore il 27 novembre 1926
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente