Articolo 20 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 novembre 1926
Art. 20.


Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami e' immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l'esclusione e' deliberata dai commissari presenti. A parita' di voti, prevale quello del presidente.

Nei casi piu' gravi, il Ministro per la giustizia puo', su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

Entrata in vigore il 27 novembre 1926
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