Articolo 18 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953
Articolo 17Articolo 19
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27 novembre 1926
Art. 18.


I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui rimangono nel locale destinato agli esami, di conferire verbalmente coi compagni o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, libri od altre pubblicazioni di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami. E' loro consentito di consultare soltanto i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla Commissione e da questa posti a loro disposizione, previa verifica.

Entrata in vigore il 27 novembre 1926
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