Articolo 22 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953
Articolo 21Articolo 23
Versione
27 novembre 1926
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21 maggio 1950
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Versione
25 maggio 2006
Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 166))
Entrata in vigore il 25 maggio 2006
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