Articolo 1 del Decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385
Versione
21 novembre 1997
Art. 1. 1. L' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e delle province autonome si esercita esclusivamente sui regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1), e 54, punti 1) e 2), dello statuto, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.".
2. E' abrogato l' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 .
Note all' art. 1 :
- L' art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 , era il seguente:
"Art. 7. - In relazione al secondo comma dell'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione o dalle province di Trento e di Bolzano in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo.
Sono altresi' sottoposti al controllo successivo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno, di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni.
Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla competente sezione entro tre mesi dalla data di emanazione".
- Il punto 1) dell'art. 44 dello statuto di autonomia, di cui in premessa, e' il seguente: "La giunta regionale e' l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale".
- I punti 1) e 2) dell'art. 54 dello statuto di autonomia, di cui in premessa, sono i seguenti: "Alla giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province".
- L' art. 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 , era il seguente:
"Art. 9. - I rendiconti delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nelle province di Trento e di Bolzano, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione della Corte dei conti di Trento, o rispettivamente di Bolzano, per la dichiarazione di regolarita', con l'osservanza delle modalita' e dei termini previsti dalle leggi vigenti.
La dichiarazione di regolarita' sui rendiconti ammessi al visto dai consiglieri o dalla sezione e' apposta dai primi referendari o referendari preposti agli uffici".
Entrata in vigore il 21 novembre 1997
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