Articolo 2 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24
Articolo 1Articolo 3
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8 marzo 1947
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15 febbraio 1949
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15 febbraio 1962
Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice e' elevata a L. 164 annue per chilowat.
In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice.
Per i canoni di cui ai commi precedenti non e' applicabile la disposizione del 3° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 .
(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 gennaio 1949, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell' art. 1, comma primo , e degli articoli 2 , 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 , e' quadruplicato." --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 , nel modificare l' art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , e' duplicato."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1962.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1962
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