Articolo 9 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45
Articolo 8Articolo 10
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10 aprile 2014
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA.
Il personale del predetto Dipartimento e' trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del regolamento.
2. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 , nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99 , e nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 , e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 (Regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1971, n. 123.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 10 aprile 2014
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