Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 ottobre 1980
Art. 3. Prestazioni e servizi sanitari

L'unita' sanitaria locale, costituita ai sensi del precedente art. 2, provvede ad erogare ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia le prestazioni sanitarie, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
L'assistenza medico-generica ed infermieristica, domiciliare e ambulatoriale, e' assicurata normalmente dalle strutture sanitarie operanti nel comune di Campione d'Italia mediante personale dipendente o convenzionato con l'unita' sanitaria locale.
Qualora l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale comprenda altri comuni, l'unita' sanitaria locale deve assicurare al distretto sanitario di base di Campione d'Italia, anche in deroga a disposizioni generali, i servizi essenziali di assistenza specialistica.
Per le altre forme di assistenza, che non possono essere erogate in loco dall'unita' sanitaria locale, il sindaco del comune di Campione d'Italia stipula convenzioni con enti, istituzioni o medici operanti in territorio svizzero. Gli schemi delle convenzioni sono approvati dal consiglio comunale di Campione e, qualora l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale di appartenenza comprenda altro comune, devono ottenere la ratifica del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale di appartenenza.
Entrata in vigore il 22 ottobre 1980
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