Articolo 9 del Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417
Articolo 8Articolo 9 bis
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2 gennaio 1992
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11 febbraio 1992
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1 aprile 1998
Art. 9. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , sono sostituiti dai seguenti:
"1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826 , dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947 , dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477 , e' sostituita dalla seguente:


TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)



Per ogni
100.000
o frazione
di L. 100.000 ---

a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con
l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui
alle lettere b) e c):

azioni, quote e partecipazioni in societa' di
ogni tipo 140

valori in moneta, verghe o divise estere (**) 100

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16

b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati,
o con l'intervento di agenti di cambio o banche
iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20
dicembre 1932, n. 1607 , o commissionarie di borsa
o societa' di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in societa' di
ogni tipo 50

valori in moneta, verghe o divise estere (**) 90

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di
intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni
tipo 12

valori in moneta, verghe o divise estere (**) 40

titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***)
----------------
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di L. 1.800.000.


1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa e' corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla meta' della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati e' annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti 'pronti contro termine' si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.
2. La tassa puo' essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473)) .
3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma nonche' le quote di partecipazione in societa' di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societa' od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile , o fra societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in societa'.
Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresi' esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all' art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ".
4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare le societa' di intermediazione mobiliare e le societa' fiduciarie a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalita' da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 1 aprile 1998
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