Articolo 4 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
Articolo 3Articolo 5
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29 marzo 2016
Art. 4. Obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale 1. Il presente decreto si applica ai seguenti obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale:
a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
d) prescrizioni che impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attivita' ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalita' di esercizio di un'attivita' professionale;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;
h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova;
i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale;
m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.
Entrata in vigore il 29 marzo 2016
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