Articolo 7 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263
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Art. 7.
Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto e' concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilita' da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.
Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del Paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facolta' di anticipare il pagamento della tredicesima mensilita' al massimo per un periodo di dieci giorni.
Nei casi di delega previsti dall'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.
In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilita' corrisposto in piu' qualora l'impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo la avvenuta riscossione.
Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennita' di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante. (3)
La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non e' dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilita', o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.
La gratificazione di cui al presente articolo non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennita' di licenziamento; e' soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esecuzione, salve le disposizioni dell' art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 .
Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado piu' elevato rivestito negli impieghi cumulati.
Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennita' di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se piu' favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.
Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'art. 62 delle disposizioni sullo competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni.
Nei riguardi del personale sospeso dal servizio, perche' sottoposto a giudizio di epurazione, la gratificazione non compete se non quando il giudizio definitivo siasi concluso favorevolmente. (2) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n.484 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1° settembre 1946. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "A modifica di quanto stabilito dall' art. 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , la tredicesima mensilita' del personale in attivita' di servizio e' pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, paga o retribuzione risultante dall'attuazione del precedente art. 1, con esclusione di qualsiasi altro assegno."
Le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1955. --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 268) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 1)) il venir meno dell'abrogazione dell'art. 7.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a)) che riprende vigore il suddetto art. 7.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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