Articolo 14 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
Articolo 13Articolo 15
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19 aprile 2001
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28 aprile 2001
Art. 14. Attivita' di durata inferiore
nel diritto nazionale 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, e' dispensato dalla prova attitudinale se l'attivita' effettiva e regolare svolta e la capacita' di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Ai fini della dispensa, oltre all'attivita' effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonche' la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale.
(( 3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13, comma 3. )) 4. Il procedimento per la dispensa e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13.
Entrata in vigore il 28 aprile 2001
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