Art. 5. Norme applicabili 1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilita' che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.
3. In materia di assicurazione contro la responsabilita' professionale l'avvocato stabilito e' tenuto agli stessi obbighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.
4. L'avvocato stabilito e' tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se gia' previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.
Note all' art. 5:
- Per il regio decreto-legge n. 1578 del 1933 , vedi note all'articolo 4.
- L'articolo 3, quarto comma, del citato regio decreto-legge cosi' recita:
"Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle universita' e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".
2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilita' che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.
3. In materia di assicurazione contro la responsabilita' professionale l'avvocato stabilito e' tenuto agli stessi obbighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.
4. L'avvocato stabilito e' tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se gia' previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.
Note all' art. 5:
- Per il regio decreto-legge n. 1578 del 1933 , vedi note all'articolo 4.
- L'articolo 3, quarto comma, del citato regio decreto-legge cosi' recita:
"Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle universita' e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".