2. La societa' tra avvocati e' regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la societa' in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile . Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e' istituita una sezione speciale relativa alle societa' tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ed e' eseguita secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 .
3. La societa' tra avvocati non e' soggetta a fallimento.
4. La societa' tra avvocati e' iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
5. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815 , e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Note all'art. 16:
- Il capo III del titolo V del libro V del codice civile reca: "Disposizioni della societa' in nome collettivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , reca: "Regolamento di attuazione dell' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all' art. 2188 del codice civile ".
- La legge 23 novembre 1939, n. 1815 , reca: "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".