Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1973
Articolo 7Articolo 9
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31 ottobre 1961
Art. 8.
L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1961
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