Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1973
Articolo 11Articolo 13
Versione
31 ottobre 1961
Art. 12.
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1961
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