Art. 12.
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione e' presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.