Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1973
Articolo 16Articolo 18
Versione
31 ottobre 1961
Art. 17.
A capo dell'Istituto e' un preside il quale e', in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.
A capo di ogni scuola e' un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.
Presso l'istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai Direttori di scuole e da uno o piu' insegnanti tecnici pratici.
Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e da' parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1961
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