Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1973
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 ottobre 1961
Art. 9.
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; contabilita' aziendale; elettrotecnica; laboratorio misure elettriche; tecnologia professionale e disegno relativo; religione; educazione fisica.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1961
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