Articolo 5 della Legge 18 dicembre 1973, n. 880
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 gennaio 1974
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Versione
7 settembre 1975
Art. 5.
L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici e' data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanita' e per l'ambiente e il presidente della regione interessata.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1975, N. 393))
Entrata in vigore il 7 settembre 1975
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