Articolo 2 del Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 aprile 1993
>
Versione
27 giugno 1993
Art. 2. Disposizioni di prevenzione (( 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila )) (( 2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno )) 3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , ((per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,)) o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonche' di persone sottoposte a misure di prevenzione perche' ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152 , ((si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso)) conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell' articolo 178 del codice penale o dell' articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 .
Entrata in vigore il 27 giugno 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente