Articolo 3 del Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122
Articolo 2Articolo 4
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28 aprile 1993
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27 giugno 1993
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6 aprile 2018
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
Entrata in vigore il 6 aprile 2018
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