Articolo 4 del Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122
Articolo 3Articolo 5
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28 aprile 1993
Art. 4. Modifiche a disposizioni vigenti 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.".
Entrata in vigore il 28 aprile 1993
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