Articolo 6 del Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 aprile 1993
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Versione
27 giugno 1993
Art. 6. Disposizioni processuali 1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.
2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche', quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975 . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205)) .
(( 2-bis. All' articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale , sono aggiunte, in fine, le parole:
', delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ' )) 3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise e' competente il tribunale.
4. Il tribunale e' altresi' competente per i delitti previsti dall' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 .
5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall' articolo 449 del codice di procedura penale , salvo che siano necessarie speciali indagini.
6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205)) .
Entrata in vigore il 27 giugno 1993
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