Articolo 1 del Decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82
Articolo 2
Versione
29 marzo 1993
Art. 1. 1. All' articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresi' al sequestro della merce trasportata, di cui puo' essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.
Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullita' del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.".
Entrata in vigore il 29 marzo 1993
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