Art. 49
Entrata in vigore.
1 - La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale almeno 24 Paesi, il cui tonnellaggio complessivo
ammonti almeno al 25% di quello mondiale, siano diventati "Parti Contraenti) a termini dell'art. 48. Ai fini del presente articolo il tonnellaggio considerato sara' quello che figura nel Lloyd's Register of Shipping. Statistical Tables 1973 2 "World Fleets". Analysis by Principal Types "relativo alle navi da carico generale (incluse le navi merci e passeggeri) e le porta-contenitori (interamente cellulari), esclusa la flotta di riserva degli Stati Uniti e la Flotta Americana e Canadese dei Grandi Laghi.
I tonnellaggi richiesti in base al paragrafo 1 dell'art. 49 sono indicati nell'Allegato 1 del rapporto della Conferenza di plenipotenziari delle Nazioni Unite relativo ad un Codice di Condotta delle Conferenze Marittime nella seconda parte (TD/ Codice/10).
2 - Per ogni Stato che in seguito ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione, questa, entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento appropriato.
3 - Ogni Stato che divenga parte contraente della presente convenzione dopo l'entrata in vigore di un emandamento sara' considerato, in mancanza di una differente intenzione da esso dichiarata:
a) parte della presente Convenzione emendata;
b) parte della Convenzione non emendata nei confronti di qualsiasi altra parte della presente Convenzione non vincolante dall'emendamento.
Entrata in vigore.
1 - La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale almeno 24 Paesi, il cui tonnellaggio complessivo
ammonti almeno al 25% di quello mondiale, siano diventati "Parti Contraenti) a termini dell'art. 48. Ai fini del presente articolo il tonnellaggio considerato sara' quello che figura nel Lloyd's Register of Shipping. Statistical Tables 1973 2 "World Fleets". Analysis by Principal Types "relativo alle navi da carico generale (incluse le navi merci e passeggeri) e le porta-contenitori (interamente cellulari), esclusa la flotta di riserva degli Stati Uniti e la Flotta Americana e Canadese dei Grandi Laghi.
I tonnellaggi richiesti in base al paragrafo 1 dell'art. 49 sono indicati nell'Allegato 1 del rapporto della Conferenza di plenipotenziari delle Nazioni Unite relativo ad un Codice di Condotta delle Conferenze Marittime nella seconda parte (TD/ Codice/10).
2 - Per ogni Stato che in seguito ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione, questa, entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento appropriato.
3 - Ogni Stato che divenga parte contraente della presente convenzione dopo l'entrata in vigore di un emandamento sara' considerato, in mancanza di una differente intenzione da esso dichiarata:
a) parte della presente Convenzione emendata;
b) parte della Convenzione non emendata nei confronti di qualsiasi altra parte della presente Convenzione non vincolante dall'emendamento.