Articolo 4 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 340
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 giugno 1971
Art. 4.

A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:
- per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;
- per rendere effettiva la parita' sociale della donna;
- per determinare l'assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e comunita' montane, e per eliminare le cause dell'emigrazione;
- per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;
- per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
- per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia;
- per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell'esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale;
- per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, delle attivita' industriali, commerciali e turistiche;
- per promuovere nei vari settori dell'economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione;
- per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprieta' coltivatrice diretta singola e associata, e la professionalita' agricola;
- per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive;
- per assicurare la funzione sociale della proprieta' privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione ;
- per svolgere una politica intesa a promuovere le attivita' culturali e la ricerca scientifica e tecnologica.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971
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