Articolo 9 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 340
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 giugno 1971
Art. 9.

Il Consiglio regionale:
a) approva, i pareri di cui all' articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell' articolo 83 della Costituzione ;
c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;
d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potesta' sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione;
e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali;
f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma dell' articolo 125 della Costituzione ;
g) delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie;
i) approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto generale;
l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuito o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.
Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971
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