Art. 1-bis. (Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020) .
1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 , si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all' articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , che si applica, altresi', al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56 , 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.(4)
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 ((e dell'anno 2021)) , il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.
6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita' di prevedere, per le elezioni regionali del 2020 ((e del 2021)) , disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La modifica del comma 3 del presente articolo, precedentemente disposta dall' art. 4, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 103 , e' stata eliminata; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo, ad opera della L. 13 ottobre 2020, n. 126 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 , si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all' articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , che si applica, altresi', al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56 , 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.(4)
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 ((e dell'anno 2021)) , il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.
6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita' di prevedere, per le elezioni regionali del 2020 ((e del 2021)) , disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La modifica del comma 3 del presente articolo, precedentemente disposta dall' art. 4, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 103 , e' stata eliminata; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo, ad opera della L. 13 ottobre 2020, n. 126 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.