Articolo 12 del Decreto 2 novembre 2017, n. 192
Articolo 11Articolo 14
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4 gennaio 2018
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4 aprile 2024
Art. 12. Commissione giudicatrice 1. Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la sede estera nomina una commissione giudicatrice composta ((da tre o)) cinque membri.
2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in base a requisiti di professionalita' ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera o in ((altri)) uffici di amministrazioni pubbliche italiane presenti nel Paese. In mancanza di idonee professionalita' o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri diverso dal presidente puo' essere scelto tra professionisti locali esperti del settore. ((In casi eccezionali, uno o piu' membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale.)) (( 2-bis. La Commissione puo' riunirsi con modalita' telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-ter, la Commissione puo' operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. )) 3. ((Il RUP puo' fare parte della commissione giudicatrice.)) Il capo della sede estera stabilisce le funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale i commissari dovranno astenersi.
4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai segretari delle commissioni l' articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , l' articolo 51 del codice di procedura civile , nonche' l'articolo ((93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera)) . Sono altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Entrata in vigore il 4 aprile 2024
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