Articolo 39 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
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Art. 39. 1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266 .
3. Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni.
In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per cento di quella fissa.
3-bis. ((A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico e' aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento e' aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunita' e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria)) .
4. Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente dalle universita' presso cui operano le scuole di specializzazione.
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle universita' delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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