Articolo 25 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
Articolo 24Articolo 26
Versione
7 novembre 1999
>
Versione
29 ottobre 2003
Art. 25. (( 1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili. )) (( 2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema. )) 3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, ((. . .)) , che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - "Concorsi ed esami". Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e' data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma.
5. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.
Entrata in vigore il 29 ottobre 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente