Articolo 41 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
Articolo 40Articolo 42
Versione
7 novembre 1999
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1 gennaio 2006
Art. 41. 1. Il trattamento economico e' assoggettato alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 .
(( 2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , nonche' le disposizioni di cui all' articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 )) 3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attivita' formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilita' civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attivita' assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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