Articolo 28 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
Articolo 27Articolo 29
Versione
7 novembre 1999
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Versione
29 ottobre 2003
Art. 28. 1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanita' il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 277)) .
Entrata in vigore il 29 ottobre 2003
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