Articolo 45 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
Articolo 44Articolo 46
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7 novembre 1999
Art. 45. 1. Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica e' valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi.
Entrata in vigore il 7 novembre 1999
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