Articolo 9 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 novembre 1999
Art. 9. 1. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo professionale hanno gli stessi diritti e sono soggetti agli obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti dalla normativa nazionale.
2. Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni si applica la normativa vigente in Italia.
3. L'ordine dei medici chirurghi comunica al Ministero della sanita' tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Il Ministero della sanita' comunica allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato le sanzioni disciplinari adottate. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio.
Entrata in vigore il 7 novembre 1999
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