Articolo 22 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
Articolo 21Articolo 23
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7 novembre 1999
Art. 22. 1. Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale sono quelli indicati nell'allegato E.
Entrata in vigore il 7 novembre 1999
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