Articolo 14 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 13Articolo 15
Versione
2 marzo 1989
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Versione
30 aprile 1989
Art. 14. (( 1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regime di contabilita' semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. E' dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla meta' )) 2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione ((...)) ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti. (( 2-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che hanno esercitato attivita' commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti ))
Entrata in vigore il 30 aprile 1989
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