Art. 30. 1. Nell' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.".
2. Nell' articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , le parole da: "possono limitarsi" (( fino alla fine )) sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.".
3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.".
4. Nell' articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.".
2. Nell' articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 , le parole da: "possono limitarsi" (( fino alla fine )) sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.".
3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.".
4. Nell' articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".