Articolo 23 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 22Articolo 20
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2 marzo 1989
Art. 23. 1. Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La presunzione di liberalita', se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.".
2. Nell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e' aggiunta la seguente nota:
"II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa".
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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