Articolo 20 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 marzo 1989
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Versione
30 aprile 1989
Art. 20. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154 ))
Entrata in vigore il 30 aprile 1989
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