Articolo 19 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 22Articolo 20
Versione
2 marzo 1989
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Versione
30 aprile 1989
Art. 19. (( 1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsto ))
Entrata in vigore il 30 aprile 1989
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