Articolo 10 quater del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 10 terArticolo 10 quinquies
Versione
30 aprile 1989
Art. 10-quater. (( 1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"I soggetti che adottano contabilita' in codice sono obbligati
alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative" ))
Entrata in vigore il 30 aprile 1989
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