Art. 10-quater. (( 1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"I soggetti che adottano contabilita' in codice sono obbligati
alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative" ))
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"I soggetti che adottano contabilita' in codice sono obbligati
alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative" ))