impresa, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 :
a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del
reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (( . . . )) ;
b) entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, le (( . . . )) annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonche' il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantita' e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantita' e dei valori, nonche' dei criteri di valutazione, puo' essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 3. I soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , devono annotare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di cui al comma 1, i componenti positivi e negativi di reddito non risultanti dai registri medesimi )) (( 3-bis. Il comma ottavo dell'articolo 18 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori" ))