Articolo 13 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 marzo 1989
>
Versione
6 marzo 1989
>
Versione
30 aprile 1989
>
Versione
11 agosto 1994
Art. 13. 1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 12 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.
2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-88 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorche' tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario.
Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f) del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorche' sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-88. Concorrono altresi' a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-88. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorche' non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data.
Le esistenze iniziali di magazzino al 1 gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantita' sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988.
3. Per gli esercenti arti o professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai quali non e' applicabile la disposizione di cui all'articolo 50, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito di tale anno ancorche' siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , anche per effetto di opzione, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, e' ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1988; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1989 e' ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988.
5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la determinazione del reddito relativo ad anni successivi a quello in cui e' stato applicato il regime previsto dall'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ; quelle previste dal comma 4 e si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno successivo a quello in cui e' stato applicato il regime previsto dall' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 . Le indicazioni temporali devono tuttavia intendersi riferite agli anni in cui i contribuenti si sono avvalsi dei predetti regimi ovvero all'anno precedente. Per i soggetti che passano dal regime di contabilita' ordinaria o dal regime di contabilita' semplificata a quello forfetario l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze che sono stati o avrebbero dovuto essere imputati ai periodi di imposta nei quali e' stato applicato il regime di contabilita' ordinaria o di quello di contabilita' semplificata non concorre a formare il reddito dell'anno determinato ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ; concorre invece a formare il predetto reddito l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze se costituiti da operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei predetti periodi di imposta, la cui competenza, in base ai criteri ordinari, si verifica nell'anno per il quale si applica il regime forfetario di cui al citato articolo 80.
6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , e' abrogata.
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 08 AGOSTO 1994, N. 489 )) .
7-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 08 AGOSTO 1994, N. 489 )) .
8. Per i contribuenti che nell'anno 1988 hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per detto anno e' fissato al 31 marzo 1989.
8-bis. Per i soggetti che hanno optato per il regime ordinario la redazione e la vidimazione del prospetto delle attivita' e passivita' devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente quello di esercizio dell'opzione.
8-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso decreto sono altresi' emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfettaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'articolo 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , possono indicare, con le modalita' e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1 gennaio 1989 anche in difformita' dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione puo' essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi il valore unitario non puo' eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte.
8-quater. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 08 AGOSTO 1994, N. 489 )) .
8-quinquies. Le opzioni esercitate ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano il loro effetto se non modificate o revocate entro il 31 maggio 1989;
la modifica o la revoca e' espressa con comunicazione da trasmettere mediante raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione e' stata presentata, specificando il regime di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto cui la modifica o la revoca si riferisce. I contribuenti che non hanno esercitato le opzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentarle entro il 31 maggio 1989 con comunicazione da trasmettere con le predette modalita' all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla data della comunicazione il contribuente e' soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilita' adottato.
Entrata in vigore il 11 agosto 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente