Articolo 34 bis del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 34Articolo 35 bis
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30 aprile 1989
Art. 34-bis. (( 1. Le disposizioni dell' articolo 8-bis, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attivita' di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attivita' commerciale rientrante nell' articolo 2195 del codice civile .
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186 ))
Entrata in vigore il 30 aprile 1989
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