Articolo 2 bis del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 2Articolo 4
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30 aprile 1989
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1 gennaio 1992
Art. 2-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , si applicano alle indennita' ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482 , nonche' a quelle indennita' per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985 , ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.
2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38.
4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall' articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
(( 4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennita' di fine rapporto e le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualita'.
4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalita' e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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