Articolo 32 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 26Articolo 33
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2 marzo 1989
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1 luglio 1998
Art. 32. 1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , e' elevata dal 18 per cento al 30 per cento.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 )) .
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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